Protocollo ASIS di contrasto al Covid-19 per la stagione sportiva 2021-2022 (dal 10 gennaio 2022 - rev. 3 - zona gialla) agg. 14.01.2022

Gli impianti sportivi sono aperti


REGOLE VALIDE PER TUTTI GLI IMPIANTI

In zona gialla,
ai fini della pratica sportiva all'aperto e al chiuso, è necessario il possesso della certificazione verde Covid 19 "rafforzata" (solo vaccinazione o guarigione).
Gli utenti sono pregati di portare con sé il QR code della propria certificazione verde Covid-19, in formato digitale o cartaceo, e un documento d’identità in corso di validità.
Non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività sportive individuali (ovvero non di squadra o di contatto), svolte all'aperto anche presso centri e circoli sportivi.
Sono escluse dall'obbligo di certificazione verde le persone di età inferiore ai 12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.


Accompagnatori 
di minori under 10 e di persone non autosufficienti in ragione di disabilità (tutti gli impianti)

all’interno degli spogliatoi sono ammessi gli accompagnatori di minori under 10 e di persone non autosufficienti in ragione di disabilità per il tempo necessario all’assistenza.
Per detti accompagnatori non è richiesto il possesso di certificazione verde Covid base o rafforzata.
Gli accompagnatori privi di certificazione verde Covid base o rafforzata non possono sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde Covid rafforzata.
Al termine dell’attività di assistenza negli spogliatoi devono uscire dall’edificio.
Durante l'orario scolastico negli impianti sportivi annessi a edifici scolastici non sono ammessi accompagnatori privi di certificazione verde Covid base. In tal caso l'organizzatore sportivo accoglie e riceve in consegna i propri corsisti e tesserati all'ingresso dell'edificio sportivo.


SPECIFICHE PER CATEGORIE DI IMPIANTI

Piscine Centro sportivo Trento Nord (Gardolo, via 4 Novembre), Piscina Centro sportivo Manazzon (Trento, via Fogazzaro), Piscine Del Favero (Trento, via Bettini) e PalaGhiaccio (Trento, via Fersina):
 per accedere è richiesto il possesso di certificazione verde Covid 19 rafforzata. 

Centro fondo Viote del Monte Bondone (Trento località Viote): per l'accesso al ristorante e agli spogliatoi è richiesto il possesso di certificazione verde Covid 19 rafforzata. 
Non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività sportive individuali sulle piste da fondo.

Campo scuola di atletica leggera all’aperto (Trento piazzale Rusconi): per l'accesso alle palestre e per l'accesso agli spogliatoi è richiesto il possesso di certificazione verde Covid 19 rafforzata. 
Non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività sportive individuali nel campo all'aperto.

Altri impianti sportivi al chiuso (palestre, palazzetti, PalaGhiaccio, bocciodromi): per accedere è richiesto il possesso di certificazione verde Covid 19 rafforzata. L’organizzatore sportivo (associazione o società sportiva) provvede alla verifica ad ogni accesso del possesso di certificazione verde Covid-19 rafforzata per le persone ammesse.

Altri impianti sportivi all’aperto (campi calcio, baseball, softball, rugby, football americano)per accedere al campo per attività sportive di squadra e di contatto, nonchè agli spogliatoi e ai servizi è richiesto il possesso di certificazione verde Covid 19 rafforzata. L’organizzatore sportivo (associazione o società sportiva) provvede alla verifica ad ogni accesso del possesso di certificazione verde Covid-19 rafforzata per le persone ammesse.
Non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività sportive individuali  nel campo all'aperto.


SPETTATORI
Dal 25 dicembre 2021 la presenza di pubblico alle competizioni sportive è limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata” e di mascherina di tipo Ffp2.


LAVORATORI E ASSIMILATI IMPIEGATI IN IMPIANTI INDOOR E OUTDOOR, ANCHE SCOLASTICI:
Lavoratori under 50:  obbligatorio il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 base  fino al 31/3/2022
Lavoratori over 50: 
  • fino al 14/2/2021 obbligatorio il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 base 
  • dal 15/2/2022 al 15/6/2022 obbligatorio il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 rafforzata
Per lavoratore si intende qualsiasi operatore che, a qualsiasi titolo o con qualsiasi datore di lavoro o titolare di contratto di volontariato/collaborazione, operano all'interno di strutture sportive per svolgere attività lavorativa o di formazione o di volontariato (esempio: cassieri, custodi, assistenti bagnanti, istruttori, tecnici, amministrativi, manutentori, receptionist, collaboratori sportivi, volontari, formatori, segretari di società sportive, baristi...)
Per i soggetti impiegati in impianti sportivi annessi a istituti scolastici il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 è comunque obbligatorio.



Come si verifica la certificazione verde Covid-19?

Se è in formato digitale, leggendo il QR Code  con l’app VERIFICAC19 + eventuale verifica documento d’identità. Se la certificazione è in formato cartaceo, leggendo il documento cartaceo dell’utente con l’app VERIFICAC19 + eventuale verifica documento d’identità. Ai sensi del punto 7) del dispositivo dell’ordinanza Presidente PAT n. 80/2021, il verificatore può riservarsi di richiedere l’esibizione del documento d’identità caso per caso.

Ai sensi del punto 6) dell'ordinanza PAT n. 80/2021, negli impianti sportivi dotati  di totem abilitati alla lettura del QR Code delle certificazioni verdi Covid-19, il personale delegato alla verifica del possesso delle stesse presidia per verificare l’esito del controllo. Resta sempre in facoltà del verificatore effettuare a campione una seconda verifica utilizzando l’applicazione mobile VERIFICAC19.


 

Consulta il Protocollo ASIS completo allegato alla presente pagina web.


 


Consulta anche  le faq del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiornate al 10.1.2022: FAQ Governo , l' avviso 10 gennaio 2022 e la tabella attività sportive e motorie consentite ver 13 gennaio 2021


Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 10.01.2022

Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive rev. 2 gennaio 2022 e successive eventuali revisioni

  Protocollo ASIS da 10 gennaio 2022 per la stagione 2021-2022 (rev. 3 - zona gialla) - agg 14.1.2022Allegato A del protocollo ASIS stagione 2021-2022 (capienze spogliatoi per ciascun impianto sportivo e altre misure)Sintesi attività sportive e motorie consentite - ver 13.1.2022Tabella predisposta dal Governo con un quadro sintetico delle attività consentite - rev. 11 gennaio 2022 (vedi pagine 8 e 9)Informativa per lo Sport in sicurezza 4.10.2021Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere ver 10 gennaio 2022 (decreto 10.01.2022 del Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri)Linee guida per l'organizzazione di manifestazioni e di eventi sportivi rev 3.1.2022 (decreto 3.1.2022 del Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri)Elenco sport di contatto: Decreto Ministro Sport 13.10.2020Ordinanza PGP n. 84_2021 (proroga misure stato di emergenza fino a 31.3.2022 e misure per esercizi di somministrazione fino a 15.1.2022)Ordinanza PGP 2.12.2021, n. 83Ordinanza PGP 8.10.2021, n. 82 (spettatori per manifestazioni sportive)Ordinanza PGP 19.8.2021, n. 81 (spettatori per manifestazioni sportive)Ordinanza PGP 21.5.2021, n. 73Allegato 3 - ordinanza PGP 73/2021 (protocollo APSS per spettatori)Risk assesment OMS per calcolo del livello di rischio Covid-19 per eventi di massa (WHO Mass gathering COVID-19 risk assessment tool )
 
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