Gli impianti sportivi sono aperti.
Piscine Centro sportivo Trento Nord (Gardolo, via 4 Novembre), Piscina Centro sportivo Manazzon (Trento, via Fogazzaro), Piscine Del Favero (Trento, via Bettini) e PalaGhiaccio (Trento, via Fersina): per accedere è richiesto il possesso di certificazione verde Covid 19. Gli utenti sono pregati di portare con sé il QR code della propria certificazione verde Covid-19, in formato digitale o cartaceo, e un documento d’identità in corso di validità.
Campo scuola di atletica leggera all’aperto (Trento piazzale Rusconi): per l’ingresso al campo degli abbonati ASIS non è richiesto il possesso di certificazione verde Covid 19. Per accedere alle palestre del campo di atletica è invece richiesto il possesso di certificazione verde Covid 19. Gli utenti sono pregati di portare con sé ad ogni accesso il QR code della propria certificazione verde Covid-19, in formato digitale o cartaceo, e un documento d’identità in corso di validità.
Altri impianti sportivi al chiuso (palestre, palazzetti, PalaGhiaccio, bocciodromi): l’organizzatore sportivo (associazione o società sportiva) provvede alla verifica ad ogni accesso del possesso di certificazione verde Covid-19 per le persone ammesse. Si segnala che sono soggetti a certificazione verde Covid-19 anche le attività di sport di squadra.
Altri impianti sportivi all’aperto (campi calcio, baseball, softball, rugby, football americano): l’organizzatore sportivo (associazione o società sportiva) provvede alla verifica ad ogni accesso del possesso di certificazione verde Covid-19 per le persone ammesse, solo ove ciò sia previsto dalle Linee guida della propria federazione. Si segnala che sono soggetti a certificazione verde Covid-19 le attività di sport di squadra.
Si segnala la FAQ nr. 21 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo cui per l’utilizzo degli spogliatoi delle attività all’aperto non è richiesto il possesso della certificazione verde ma permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato all’interno delle Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 7.5.2021 - aggiornate al 6.8.2021
Accompagnatori di minori under 8 e di persone non autosufficienti:
all’interno degli spogliatoi sono ammessi gli accompagnatori di minori under 8 e di persone non autosufficienti per il tempo necessario all’assistenza.
Per detti accompagnatori non è richiesto il possesso di certificazione verde Covid.
Gli accompagnatori privi di certificazione verde Covid non possono sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde Covid.
Al termine dell’attività di assistenza negli spogliatoi devono uscire dall’edificio.
Informazioni cu certificazioni verdi Covid-19:
Cos’è la certificazione verde Covid-19?
È una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.
Come si ottiene la certificazione verde Covid-19?
In quattro modi:
a. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni (fino alla dose successiva);
b. aver completato il ciclo vaccinale;
c. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
d. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Chi può non avere la certificazione verde Covid-19?
Minori di under 12. Soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
Per la sola attività di richiesta informazioni presso reception impianti o segreterie sportive.
Come si verifica la certificazione verde Covid-19?
Se è in formato digitale, leggendo il QR Code con l’app VERIFICAC19 + eventuale verifica documento d’identità. Se la certificazione è in formato cartaceo, leggendo il documento cartaceo dell’utente con l’app VERIFICAC19 + eventuale verifica documento d’identità. Ai sensi del punto 7) del dispositivo dell’ordinanza Presidente PAT n. 80/2021, il verificatore può riservarsi di richiedere l’esibizione del documento d’identità caso per caso.
Ai sensi del punto 6) dell'ordinanza PAT n. 80/2021, negli impianti sportivi dotati di totem abilitati alla lettura del QR Code delle certificazioni verdi Covid-19, il personale delegato alla verifica del possesso delle stesse presidia per verificare l’esito del controllo. Resta sempre in facoltà del verificatore effettuare a campione una seconda verifica utilizzando l’applicazione mobile VERIFICAC19.
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (salvo proroga del termine di scadenza dell'obbligo), è obbligatorio il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 per tutti i lavoratori impiegati in impianti sportivi indoor e outdoor.
Per lavoratore si intende qualsiasi operatore che, a qualsiasi titolo o con qualsiasi datore di lavoro o titolare di contratto di volontariato/collaborazione, operano all'interno di strutture sportive per svolgere attività lavorativa o di formazione o di volontariato (esempio: cassieri, custodi, assistenti bagnanti, istruttori, tecnici, amministrativi, manutentori, receptionist, collaboratori sportivi, volontari, formatori, segretari di società sportive, baristi...)
Per i soggetti impiegati in impianti sportivi annessi a istituti scolastici il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 è già obbligatorio.
Consulta il Protocollo ASIS completo allegato alla presente pagina web.
Consulta anche le faq del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiornate all'11.10.2021: FAQ Governo
Protocollo ASIS da ottobre 2021 per la stagione 2021-2022 (rev. 0 - zona bianca)Allegato A del protocollo ASIS stagione 2021-2022 (capienze spogliatoi per ciascun impianto sportivo e altre misure)Informativa per lo Sport in sicurezza 4.10.2021Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere ver 4 ottobre 2021 (decreto 7.5.2021 del Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiornato il 05.10.2021)Linee guida per l'organizzazione di manifestazioni e di eventi sportivi agg. 20.8.2021Elenco sport di contatto: Decreto Ministro Sport 13.10.2020Ordinanza PGP 8.10.2021, n. 82 (spettatori per manifestazioni sportive)Ordinanza PGP 19.8.2021, n. 81 (spettatori per manifestazioni sportive)Ordinanza PGP 1.8.2021, n. 80 (green pass; spettatori per manifestazioni sportive ter)Ordinanza PGP 21.5.2021, n. 73Allegato 3 - ordinanza PGP 73/2021 (protocollo APSS per spettatori)Risk assesment OMS per calcolo del livello di rischio Covid-19 per eventi di massa (WHO Mass gathering COVID-19 risk assessment tool )Ordinanza Ministro della Salute 11.6.2021 (Trentino in zona bianca)